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Dopo una serie di articoli destinati a far riflettere con tema il famigerato Nuovo Ordine Mondiale in relazione con l’attuale pandemia, proporremo un articolo più tranquillo. Prenderemo spunto da un redazionale pubblicato in questi giorni sul quotidiano “Il Giornale”. In questo caso si tratterà di un articolo riguardante il settore finanziario: in questo caso il settore fiscale. Forse vi sarà capitato ancora di effettuare un bonifico come regalo al figlio oppure al nipote e magari vi sarete chiesti se il bonifico potesse essere regolare oppure se fosse soggetto ad eventuale tassazione. Oggi quindi cercheremo una volta per tutte di far luce su questo fatto, dati i limiti imposti dal Governo relativamente alla lotta ai contanti. Cosa è possibile fare ed a cosa si andrebbe incontro nel caso di bonifici “regalo” in modo da poter offrire aiuto a figli o parenti? Naturalmente il consiglio che potremmo offrire nel caso si desideri effettuare una donazione verso un parente diretto è di utilizzare, se possibile sistemi tacciabili e trasparenti. Un bonifico bancario sarebbe perfetto specificando nella causale del bonifico il fattore regalo a figlio o regalo a nipote e via dicendo. Sarebbe sempre meglio utilizzare sistemi tracciabili, a meno che non si tratti di un a regalia davvero esigua.

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Credo che oggi sia meglio essere informati per quanto riguarda i bonifici e gli spostamenti di denaro, proprio per evitare amare sorprese, dopo essere stati fra l’altro in buona fede. Non sarebbe la prima volta ma nemmeno l’ultima che in famiglia, magari fra genitori e figli oppure fra nonni e nipoti possa avvenire una regolarissima transazione a scopo di donazione, vuoi per aiuto finanziario, vuoi per regalo ma sempre si tratterebbe di una normalissima ed innocente donazione di denaro, avvenuta tramite mezzi tracciabili come ad esempio un bonifico bancario. Certamente vi chiederete se per queste somme di denaro, (denaro ovviamente regalato ad un parente molto prossimo) fosse necessario pagare delle tasse oppure no? Quello che è certo è il fatto che non esistano contratti, oppure atti scritti ma solamente un bonifico in partenza da un istituto bancario verso un beneficiario. Stando a quanto riportato dal giornale economico per eccellenza ovvero “Il Sole 24 Ore” non scatterebbe tassazione alcuna sempre a patto che il valore della transazione donata non superi una determinata soglia come in questo caso il limite della franchigia esente da imposizione fiscale. Per capirci meglio, in questo caso si tratterebbe di una franchigia pari ad 1 milione di Euro se la transazione avvenisse fra coniugi o parenti in linea retta e, di 100 Mila Euro se si dovesse trattare di donazioni fra fratelli o sorelle. Nel caso di donazione verso una persona portatrice di grave handycap la franchigia sarebbe maggiore: 1,5 milioni ei Euro. La tassazione in base al testo unico dell’imposta di donazione o successione non viene applicata per quanto concerne le donazioni di valore basso, pertanto è possibile specificare che un bonifico (di piccola entità) in questo caso non sarebbe tassato. La stessa procedura di tassazione avverrebbe per le spese di mantenimento e di educazione oppure ancora in merito a spese per malattia. Anche le spese per l’acquisto di abbigliamento per nozze ad esempio non sarebbero tassate sempre che non siano maggiori alla misura ordinaria, in questo caso si terrebbe conto anche delle condizioni economiche del donatore. L’esenzione dalle tasse riguarderebbe anche la liberalità,

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ovvero le donazioni che in genere si fanno in conformità all’uso della liberalità. Un esempio per spiegare meglio questo caso: i genitori pagano il prezzo di un bene comprato dal figlio, ad esempio una casa. Per riassumere quindi possiamo dire che il fisco non tasserebbe i bonifici diretti ai figli, nipoti in merito a beni acquistati, casa, nozze, spese ordinarie. Un chiarimento è però doveroso. E’ bene sapere che in merito alle aliquote ed alle franchigie da applicare per il calcolo del tributo, l’imposta relativa alle donazioni nata nel 1990 ed abolita del 2001 ma reintrodotta successivamente avrebbe creato una norma che consentirebbe di far emergere le donazioni indirette per poterle sottoporre a tassazione volontariamente. In questo caso sarebbero previste aliquote speciali ed una soglia di esenzione.

(da Il Giornale): nella disciplina delle donazioni indirette tutt’oggi si fa riferimento alla franchigia di 350milioni di lire e a un’aliquota marginale del 7%, quando invece la franchigia attualmente in vigore è di un milione di euro e l’aliquota marginale è dell’8 per cento. A ciò si è aggiunta l’idea che, se mai l’imposta di donazione fosse da applicare alle donazioni indirette, sarebbe stata da limitare a quelle risultanti da un atto scritto. Infatti, l’imposta di donazione è strutturata in modo identico all’imposta di registro, la quale solo eccezionalmente riguarda gli atti diversi da quelli formati per iscritto.

Stando quindi all’articolo uscito sul quotidiano “Il Giornale” è possibile quindi essere a conoscenza in fatto di donazioni ed esser certi che per quanto riguarda le donazioni fra parenti “stretti “ e famigliari, fino ad un certo “tetto” non esisterebbero tasse da pagare se la donazione fosse fatta tramite sistemi tracciabili, specificandone logicamente accuratamente la causale.

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