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Per quanto non sia attualmente una priorità nell’agenda della maggioranza di governo, concentrata com’è sui temi dell’economia, della giustizia e della sicurezza, su infrastrutture, sanità e transizione climatica, negli ultimi tempi la questione della cittadinanza è tornata così prepotentemente al centro del dibattito politico e sindacale, da far assurgere il concetto di cittadinanza a parola-chiave nell’ambito del lessico filosofico-politico contemporaneo.

Con il termine cittadinanza si indica il rapporto tra un individuo e lo Stato, o meglio, l’appartenenza di una persona fisica ad un determinato Stato che ne riconosce la pienezza dei diritti civili e politici.

I due principi storicamente utilizzati per determinare la cittadinanza sono stati lo ius sanguinis (diritto di sangue) e lo ius soli (diritto di suolo): il primo definisce l’appartenenza di un individuo allo Stato sulla base di legami etnici o familiari, assegnando priorità al fatto di nascere da un cives; il secondo attribuisce la cittadinanza a chi nasce nella civitas.

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La sovranità dello ius sanguinis

In Italia la cittadinanza si acquisisce iure sanguinis, ovvero per discendenza o filiazione, per cui è cittadino italiano il figlio di padre italiano. Lo ius soli non è mai stato legittimato, ma è riservato ad alcuni casi specifici: esiste una possibilità residuale di acquisto iure soli se si nasce sul territorio italiano da genitori apolidi o ignoti o da genitori che non possono trasmettere la propria cittadinanza al figlio in base alle leggi dello Stato di provenienza.

La nostra Carta costituzionale sancisce che nessuno può essere privato della cittadinanza sulla base di motivi politici (art.22), ma lascia al legislatore ordinario la possibilità di modificare la legge di cittadinanza. Tant’è che, dopo il fallimento di numerosi tentativi di modifica della L.555/1912 “Sulla cittadinanza italiana”, rimasta in essere anche successivamente all’entrata in vigore della Costituzione, la riforma organica della cittadinanza arrivò solo nel 1992 quando, al termine di un lungo iter parlamentare, venne emanata la Legge 91. In realtà la legge del 1992 non fece altro che ricalcare e rafforzare la precedente legge del 1912 secondo cui lo ius sanguinis era il principio reggente (i figli seguivano la cittadinanza del padre) e lo ius soli era di applicazione residuale. L’intento della riforma doveva essere quello di fornire un segnale forte alla comunità di emigrati italiani all’estero, ma non si tenne conto che la dinamica migratoria, nel frattempo profondamente mutata, aveva fatto dell’Italia un Paese di immigrazione. Si continuava, pertanto, ad interpretare la cittadinanza come un legame persistente che si tramandava e si estingueva solo per scelta individuale.

La cittadinanza in Italia

Disciplinata dalla tuttora vigente L.91/1992, l’Italia rientra tra i Paesi europei con le regole più severe in fatto di acquisizione della cittadinanza da parte degli stranieri. Oltrechè per pura appartenenza genealogica o perchè rientrante nella casistica residuale di acquisto iure soli, la cittadinanza in Italia viene concessa anche a seguito di adozione, di matrimonio o unione civile con un cittadino italiano, e tramite iuris communicatio, nel caso in cui la cittadinanza venga trasferita da un cittadino al proprio coniuge e ai figli minori di questo. Esiste anche un’ulteriore opzione, la cosiddetta naturalizzazione, di carattere discrezionale. Questa fattispecie riguarda, in particolare, il minore straniero che approda sul territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, tra il 12° e il 18° anno d’età. Fermo restando che la decisione ultima appartiene all’amministrazione italiana (il richiedente non deve avere precedenti penali e non deve essere in possesso di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica), per gli stranieri comunitari è previsto il requisito di residenza di 4 anni (la legge del 1912 ne prevedeva 5), mentre per gli stranieri non-comunitari la naturalizzazione avviene dopo una residenza ininterrotta di 10 anni (la legge del 1912 ne prevedeva solo 5) e con un procedimento più articolato che presuppone, oltre al conseguimento del titolo di studio a conclusione di un ciclo scolastico completo, il rispetto di determinati requisiti socio-economici di integrazione: il richiedente deve dimostrare di avere redditi sufficienti al sostentamento.

Proposte innovative

A molti l’impostazione delle norme disciplinate dalla tuttora vigente L.91/1992, appare oggi anacronistica, inadeguata, non più idonea a rispecchiare la realtà multiculturale della società italiana e del tutto contraria ai principi di integrazione e solidarietà sui quali si fondano le società democratiche. Tant’è che sono stati molti i disegni di legge inoltrati nell’intento di introdurre modifiche al sistema corrente, e molti sono quelli che giacciono ora in Parlamento.

L’opzione più radicale fa riferimento allo ius soli ancora totalmente assente in un numero significativo di Paesi europei, mentre è applicato da sempre negli Stati Uniti d’America. Già introdotto dal DdL 2092/2015, che si arenò a seguito dello scioglimento anticipato della 17^ Legislatura, il diritto di cittadinanza ora riproposto ne prevede la concessione automatica per il solo fatto di nascere sul suolo nazionale, indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori.

Alcuni parlamentari, rilanciandone la mozione, presumerebbero l’acquisizione della cittadinanza per i nati in Italia da genitori stranieri, a patto che almeno uno dei due abbia la residenza legale da almeno 5 anni; altri richiederebbero il possesso del diritto di soggiorno permanente o del permesso di lungo periodo, ottenibili dopo almeno 5 anni di residenza in Italia; altri ancora tenderebbero a semplificare il tesseramento sportivo dei minori stranieri nati in Italia, aprendo la strada, in questi casi, alla concessione della cittadinanza.

Tra le varie intenzioni di riforma c’è anche lo ius scholae, ovvero la possibilità per i più giovani di acquisire la cittadinanza a seguito del completamento di uno o più cicli di studi nel sistema scolastico italiano. In particolare, dovrebbero essere soddisfatti alcuni requisiti essenziali: la nascita in Italia o l’arrivo entro i 12 anni, la residenza legale e continuativa, e la frequenza regolare e conclusiva di almeno 5 anni di scuola.

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Un altro schieramento ha proposto lo ius culturae, già introdotto dal DdL 2092/2015: simile allo ius scholae, acquisirebbe la cittadinanza italiana il minore straniero che nascesse o avesse fatto accesso in Italia entro il 12° anno di età e che avesse acquisito i riferimenti culturali del Paese ospitante, veicolati o attraverso la partecipazione alla vita sociale o mediante il completamento di un itinerario scolastico frequentato regolarmente per almeno 5 anni presso istituti del sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali idonei al conseguimento di una qualifica professionale. Requisito imprescindibile dello ius culturae è il merito, che spiccava già tra le novità del DdL del 2015. Nel caso in cui la frequenza riguardi il ciclo di scuola primaria, i sostenitori dello ius culturae riterrebbero lecito conferire, su richiesta, il diritto di cittadinanza ai bambini stranieri che avessero concluso con successo il corso di istruzione primaria e superato un esame che ne accertasse la conoscenza della cultura, della lingua italiana e dei suoi principi; bocciare alle scuole elementari comporterebbe una necessaria attesa per la richiesta di cittadinanza. In questo modo, verrebbe valorizzato il ruolo della scuola come il luogo per eccellenza in cui si forgia il senso civico e la cittadinanza attiva, sia per gli studenti di origine italiana che per quelli di origine straniera.

Altre coalizioni hanno lanciato l’idea dello ius soli temperato, ossia uno ius soli  condizionato o ‘temperato’ dalla necessità di una dichiarazione favorevole alla cittadinanza italiana da parte del rappresentante legale del minore all’Ufficiale di Stato civile del Comune di residenza del minore, entro il compimento della maggiore età; nel caso in cui il legale rappresentante coincidesse con uno dei genitori, questi dovrebbe essere legalmente residente in Italia, quale presupposto della regolarità del relativo soggiorno. Compiuti i 18 anni, il soggetto avrebbe poi due anni di tempo per effettuare direttamente la dichiarazione di cittadinanza italiana, oppure rinunciarvi qualora ne possedesse un’altra.

Per lo ius soli temperato, dunque, non basta essere nati sul territorio italiano, ma l’accoglimento della cittadinanza sarebbe condizionato dalla residenza legale dei genitori in Italia, come già accade in molti altri Paesi europei. Anche il DdL del 2015 prevedeva l’introduzione dello ius soli temperato: le regole allora proposte contemplavano che i bambini nati in Italia da genitori stranieri avrebbero potuto acquisire la cittadinanza italiana solo se uno dei genitori fosse stato in possesso o del diritto di soggiorno illimitato o del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Questi, i tentativi di riforma del diritto di cittadinanza da poter affiancare allo ius sanguinis, tuttora prevalente. Il dibattito, ancora acceso e  l’opinione pubblica divisa, fanno presagire che al momento non ci siano elementi che orientino le controversie verso una possibile composizione. In ogni caso, a settembre è stato richiesto un referendum (il quesito referendario propone di ridurre  i tempi necessari per ottenere la cittadinanza italiana) sulla cui ammissibilità o meno la Corte Costituzionale dovrebbe pronunciarsi nel prossimo mese di gennaio, in modo da consentire ai cittadini l’eventuale possibilità di esprimersi sul tema in primavera.

Per una cittadinanza planetaria

Cittadinanza è una parola inclusiva che indica integrazione, diritti, partecipazione alla gestione sociale e politica della vita comune. E appartenenza. L’essere cittadini, come chiarisce la stessa etimologia del termine, ha a che fare con l’appartenenza ad una civitas che in latino indica, sia la condizione qualificante del civis, sia la comunità degli individui che abitano la città.

Nell’antichità era la città, prima ancora che lo Stato, lo scenario dello spazio pubblico: l’agorà e, successivamente, le strade, i cortili, i caffè erano accesi dalla convivenza tra estranei, una convivenza densa di relazioni e di tensioni ma anche ricca di significati. Dentro la città, la vita politica, sociale e civica si dispiegavano attraverso una precisa forma di spazialità, per cui il diritto alla cittadinanza coincideva con il diritto alla città e all’esercizio del diritto alla città. Oggi, nell’era della globalizzazione, è ancora la città il punto di incontro e la matrice di forme di convivialità. Pur configurandosi come luogo di transito di persone e fitta trama di relazioni in seno ad un tessuto estremamente complesso, multietnico e multiculturale, la città continua ad essere uno spazio vissuto, dinamico, ricco di suggestioni, in cui si condensa e si esplica l’esperienza umana. Perchè il vivere in un medesimo contesto territoriale e sociale costituisce, di per sé, un forte elemento di coesione, orientato alla condivisione di esperienze reciproche. Ed è proprio dall’esperienza del vivere comune che scaturisce quel tratto caratteristico che dovrebbe far naufragare lo stereotipo del ‘diverso’.

Ma, tornando al diritto di cittadinanza come inclusione anagrafica e giuridica in ambito nazionale, si pensa davvero che, con la concessione di questo diritto, gli immigrati riescano a condividere con gli autoctoni la pregnanza del concetto di cittadinanza anche sotto il profilo etico?

Una società civile sopravvive nella misura in cui vi è una spontanea ed intima partecipazione alle norme che la regolano, ovvero un consenso che ha un presupposto etico. Inutile godere di tutta una serie di diritti civili e politici, se non si riesce ad esercitare il diritto di cittadinanza anche sul piano dell’accoglienza e della convivenza affettivo-relazionale. La cittadinanza, come elemento costitutivo del vivere sociale, si organizza dalla forma più semplice dello stare porta a porta fino a quella più elevata dell’abitare una medesima comunità cittadina. Abitare una città, come forma di relazione con il mondo, è anche conquista del mondo stesso; pertanto, dimorando nella medesima comunità, anche i nuovi cittadini dovrebbero entrare attivamente nel mondo insieme agli altri. Il cittadino dell’era planetaria, che si nutre e vive nel respiro del nostro tempo, è colui che partecipa responsabilmente alla vita della propria comunità per realizzarsi, sia come cittadino di uno Stato e membro della comunità di appartenenza, sia come persona e membro dell’umanità.

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Ma il sentimento di umanità rappresenta un vincolo ancora troppo debole per contrastare il virus della diffidenza che conduce all’edificazione -in seno ad una medesima comunità- di mondi chiusi e variegati da profili di separazione a seconda delle caratteristiche socio-culturali dei soggetti che li abitano: il principio di eguaglianza e di compartecipazione continua ad affermarsi senza eccessiva difficoltà rispetto a chi è ritenuto simile a sé, ma non è ancora automaticamente esteso a chi viene percepito come ‘diverso’.  E in Italia la diversità etnico-culturale e religiosa, con il pluralismo identitario che ne consegue, viene vissuta, non come una risorsa da valorizzare (e non semplicemente da garantire), ma come una realtà insormontabile che genera solo disaccordi, schemi oppositivi e discussioni.


 

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Angela Gadducci
Author: Angela Gadducci

Angela Gadducci è una professoressa con incarico articoli per la sezione etica e società ma anche storia e cultura. Già Dirigente scolastica e Coordinatrice di Attività di Ricerca didattica presso le Università di Pisa e Firenze, è autrice di articoli e libri di politica scolastica. Significative le sue collaborazioni con le riviste Scuola italiana Moderna, Scuola 7, Continuità e Scuola, Rassegna dell’Istruzione, Opinioni Nuove, Il Mondo SMCE.

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